Stalking: ruolo dello psicologo giuridico nel danno non patrimoniale della vittima

 

del Dr. Alessandro Ruta
Psicologo-Psicoterapeuta

 

Danni sulla salute psichica della vittima

Per quanto riguarda l’ambito di intervento dello psicologo, nei casi di stalking è piuttosto ampio e concerne tanto il versante clinico che quello giuridico. Dal punto di vista clinico, oramai è ben chiaro che il reato di stalking, determina un effetto di lesione e di danno sulla salute psichica della vittima. Secondo le ricerche, i sintomi più comunemente riportati dalle vittime di stalking più frequentemente osservabili dal punto di vista psicologico ed emozionale, sono: paura, ansia, rabbia, sensi di colpa, vergogna, isolamento da un contesto che “non deve sapere”, disturbi del sonno, reazioni depressive con sensazioni di impotenza, disperazione, bassa autostima. Chi è nella posizione di vittima di stalker spesso a riportato quella sensazione di non riuscire a dimostrare la ferita di una violenza psicologica, così come potrebbe essere in una violenza fisica, ragion per cui la vittima tende lentamente all’isolamento. Le persone esposte per molto tempo a questa situazione presentano una acutizzazione della sintomatologia, cominciano a perdere il senso di sé, della realtà, la capacità di definire quello che succede attorno a loro; si assiste ad una perdita sempre più marcata di autostima che viene segnalata attraverso il corpo, molte vittime di stalking lamentano una serie i disturbi somatici come cefalee, disturbi gastrointestinali, tachicardia, insonnia, sensazione di nodo alla gola e un ansia costante. Col tempo, se non si è ricevuto un sostegno adeguato, si possono sviluppare conseguenze e disturbi più evidenti e definiti:

– DPTS
– Disturbi d’Ansia
– Disturbi Alimentari
– Depressione
– Disturbi del sonno
– Disturbi Psicosomatici
– Dipendenza da Sostanze

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Il 162-ter applicato allo stalking: un errore da dimenticare

Nella legge di riforma del codice penale, approvata a giugno 2017 e poi corretta solo recentemente, si prevedeva l’introduzione di un nuovo articolo: il 162 ter, che annunciava l’estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie. Senza il consenso della vittima l’imputato poteva estinguere il reato pagando una somma, se tale somma fosse giudicata congrua e sufficiente dal giudice, si aveva  l’estinzione del reato, il tutto indipendentemente dal consenso della parte lesa. La legge volta a incentivare la risoluzione stragiudiziale dei processi rischia però, con l’esclusione di figure professionali coinvolte nella valutazione del danno alla persona di tradursi in una frettolosa e riduttiva elargizione, priva dei caratteri definitori e complessi dell’onere risarcitorio. Quando, invece, la valutazione del danno alla persona, andrebbe eseguita con molta prudenza e maggiore accortezza, caso per caso, singolo per singolo in modo “personalizzato”; in quanto è ormai noto il concetto per cui ogni individuo reagisce in maniera diversa ai vari eventi della vita con i quali è costretto ad interagire e gli eventuali traumi causati da eventi esterni non necessariamente configurano lo stesso livello di problematicità.

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